1. Alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, gli affari pendenti davanti alla corte d'appello di Firenze e alla corte d'appello di Genova ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze con sede in Pisa, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tale sezione distaccata.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause di lavoro e di previdenza, alle cause civili nelle quali sono già state precisate le conclusioni, ai procedimenti penali per i quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio e agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data stabilita ai sensi dell'articolo 3.